Le allucinanti conclusioni del pm di Cuneo dr. Mario PESUCCI

Il sottoscritto SCASSA Ing. Angelo, nato a Torino il 1°/2/1963 e residente in Cambiano  (TO), via Irpinia 16, in qualità di persona offesa dal reato di cui al procedimento penale n° 2612/2022  mod 21 R. G. per i reati di cui agli artt.  640,110 cp

PREMESSO

– Che gli è stato notificato dal Pubblico Ministero dr. Mario PESUCCI  l’avviso di  richiesta di archiviazione (doc. n° 35) del procedimento sopra indicato per infondatezza della notizia di reato il 22/9/2022;

– Che il Pubblico Ministero ha concluso – contro ogni evidenza e obiettività – per la non sussistenza dei reati di cui agli artt. 110, 640 C.P. – truffa in concorso – a carico dei sigg. Marco ASTESANA, Rocco GUERRIZIO e Michele CESANO, né ha individuato altri reati a loro carico

SI OPPONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Va subito evidenziato che i tre individui querelati per aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa nell’ambito degli interventi edilizi relativi ai Superbonus 110 (ecobonus e Sismabonus) ai danni dei privati cittadini (siano essi Committenti privati o fornitori), ovvero Marco ASTESANA, Rocco GUERRIZIO e Michele CESANO agiscono sempre con il medesimo modus operandi da data ben antecedente a quella in cui è stato truffato lo scrivente ing. SCASSA ed hanno continuato a svolgere attività di autentici truffatori – ponendo in essere artifizi e di raggiri – anche successivamente, perché mai sono state applicate loro le invocate misure cautelari. 

Lo stesso scrivente può “ringraziare” la Magistratura inquirente se è rimasto vittima di truffa dalla predetta associazione a delinquere, perché, per quanto di sua conoscenza diretta, posto che il primo dei due contratti lo firmò il 16 marzo 2022, già nel mese di gennaio e di febbraio 2022 esistevano tre querele contro Marco ASTESANA, in cui si evidenziavano pure il ruolo giocato da Michele CESANO e da Rocco GUERRIZIO, durante l’attività in Friuli della società SILVERME da cui è derivata, con semplice cambio della denominazione, la PIXELHOM srl.

Vi erano tutti i presupposti per spedire in galera i tre delinquenti summenzionati ai sensi dell’art 274 cpp

Essi continuano dunque indisturbati a provocare dolore e a distruggere psicologicamente comuni cittadini, ma, all’evidenza, se possono, non rinunciano a truffare anche lo Stato.

Lo stesso scrivente – truffato per 142.139 € per i bonifici effettuati alla PIXELHOM, oltre ad aver perso finanziamenti per 480.000 € e ritrovarsi una casa distrutta che valeva 80,000-€ per un danno complessivo di 702.139 euro – sta vivendo sofferenze inenarrabili, aggravate dal comportamento che reputa allucinante da parte della Procura di Cuneo che, in modo particolare, sembra essersi schierata a protezione di un delinquente patentato come Marco ASTESANA, di cui non si è nemmeno sognato di perquisire l’ufficio, distante 200 m dal tribunale di Cuneo, sebbene dai tabulati del c/c intestato alla PIXELHOM risulti che in poco più di 3 mesi costui abbia distratto sui propri c/c la bellezza di 48600 € a titolo di compensi quale amministratore di quella stamberga della PIXELHOM, società fittizia a tutti gi effetti, oltre ad aver speso quasi 11.000 euro per acquisiti compulsivi su Amazon (trattasi di un soggetto appassionato di informatica e di abbigliamento) e a 4600 euro versati al padre Claudio, fittiziamente assunto come dipendente, per un totale che supera i 63,000 € di fondi direttamente distratti dal delinquente, che, sommati ai 17000 pesi per l’acquisto di un furgone, portano ad oltre 80.000 gi euro coinvolti in una macroscopica appropriazione indebita, rectius un autentico auto-riclclaggio: tutto questo dopo la truffa iniziale e tentativi di ulteriore estorsione per 61.000 € nel mese di giugno scorso,   

il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Cuneo dott. Mario PESUCCI ha dimostrato sin dall’inizio un pregiudizio feroce e una prepotenza senza pari nei confronti dello scrivente, ignorando le di lui memorie depositate in data successiva alla querela, con cui l’ing. SCASSA gli ha illustrato l’esito delle proprie personali indagini e che dimostra in modo irrefrangibile l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere di cui è rimasto vittima, che si fa scudo della società, di fatto unipersonale, PIXELHOM srl e della presenza di un ingegnere, tecnicamente indegno, il GUERRIZIO, per dissimulare una società di fatto il cui obiettivo è quello di carpire cospicui acconti ai malcapitati committenti e di farsi fornire merci o prestazioni da fornitori e professionisti senza pagarli, per poi sparire, abbandonando o lavori mai iniziati o opere edilizie tutte malamente eseguite, ma solo in piccola quantità rispetto al previsto. Alla truffa seguono l’appropriazione indebita e l’autoriclaggio,

A tutto questo segue prue un la macroscopica evidenza che ASTESANA ha provocato un dissesto dei conti della PIXELHOM ponendo in atto una  del pari pacifica bancarotta fraudolenta che soltanto chi ha gli occhi foderati di pelle salame non può scorgere.

Al 28 agosto 2022 residuavano sul conto corrente della PIXELHOM srl la bellezza di 3,27 €.

Soltanto un delinquente puro come ASTESANA può creare un simile dissesto dei conti societari e letteralmente depredare un committente dell’ingente cifra di 142139 euro.

E’ ultraevidente che siamo in presenza del reato di truffa con l’aggravante del comma 7 art 61 cp, in quanto trattasi di un danno patrimoniale di rilevante gravità, avendo lo scrivente corrisposto per nulla la cifra di ben 142139 euro alla PIXELHOM srl e ritrovandosi con la casa di Dronero demolita per la quasi totalità

Uno schema ben collaudato, in cui l’ing. GIERRIZIO gioca la parte del tecnico, l’ASTESANA quella del 28enne bravo ragazzo di campagna con la passione per edilizia ed il CESANO quella del proprietario – socio unico, giovane tabaccaio 28enne pure lui, che consente agli altri due di sgravarsi del ruolo di imprenditori alla ricerca del profitto per rivestire i panni depurati dell’amministratore e quelli dell’ingegnere, anche se il GUERRIZIO di fatto smercia solo porcherie di relazioni ex lege 10/91 con relativi computometrici gonfiati  – che sono prodromici alla possibilità di accesso all’ecobonus 110% ex lege 77/2020 ed alla relativa cessione del credito alle banche – assumendo incarichi per direzione dei lavori di fatto mai svolte e svolgendo asseverazioni che di fatto sono compiacenti, posto che i suoi computometrici sono sistematicamente gonfiati.

L’ing. SCASSA poi ebbe a subire forti pressioni dall’ASTESANA e dall’ing. GUERRIZIO, che gli mettevano fretta perché le scadenze per poter usufruire delle agevolazioni dei Superbonus erano sempre più prossime, anche se ovviamente i due aspettavano che vi fosse il passaggio formale dalla società SILVERME alla PIXELHOM, il che si verificò con atto notarile del 10 marzo 2022, perché erano insorti nel frattempo forti dissidi con il precedente coammministratore Christian LANZUTTI che aveva accusato Marco ASTESANA di avere svuotato le casse societarie.

Ma il dr. PESUCCI si è ben guardato non solo dal far arrestare i tre delinquenti che reiteravano il reato, ma non li ha sottoposti nemmeno ad interrogatorio investigativo.

Poveri cittadini italiani lasciati in balia dei truffatori; prima o poi – ne sono certo – processeranno qualche truffato che protesta contro queste condizioni indignitose della giustizia, apertamente schierata come nel caso de quo, in un’opera lato sensu di “favoreggiamento “ dei truffatori.

Fantastico il caso dell’ing. GUERRIZIO, un tecnico indegno, che afferma di essere a capo di una sorta di organizzazione per redigere pratiche legge 10/91, ed asseverazioni compiacenti, ha una collaboratore occulto, tal “Silvio”, si accaparra condomini anche in Lombardia, afferma di essere in contatto con un noto imprenditore pregiudicato dell’edilizia di Milano e del cui iter delinquenziale senza soste il dr. PESUCCI se ne è completamente fregato, nonostante le indagini svolte in proprio dal cittadino ing. SCASSA, che gli sono state tempestivamente comunicate nelle varie memorie depositate.

Il PM non ha nemmeno evidenziato il clamoroso artifizio e raggiro dell’ASTESANA che, per indurre il Committente a firmare il contratto per Dronero, tre giorni prima, il 10 aprile 2022 – in piena fase precontrattuale – gli invia la seguente email che pure era allegata alla querela e che anche qui si riporta sub doc. 14. In essa si legge testualmente:

“Ciao Angel, come da accordi in allegato

I serramenti sono in legno-alluminio made in Italy (MondovìCN) e di triplo vetro con specifiche per zona F, quindi il massimo dell’isolamento a catalogo da Volume Serramenti. Se mi dai l’ok procedo con l’ordine e prenotiamo per fine prossima settimana il sopralluogo per prendere le misure definitive con Claudio Volume, in questo modo ci assicuriamola consegna entro metà luglio.

Con questi serramenti avrai una differenza da pagare rispetto all’agevolazione ammessa da Superbonus 110% di circa 10.000 € rispetto al massimale (potremo concordare poi il pagamento con uno sconto)

Per il bonifico dell’appalto di Dronero: Ti ricordo di fare il bonifico per agevolazioni fiscali. CAUSALE:Lavori art. 119 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020. Fatt. 17-2022-FE del 06/04/2022 a fav. Pixelhom srl 03016880308. Fruitore: Angelo Scassa SCSNGL63B01L219R* Puoi contrarre la causale come fatto per il primo bonifico

.Per quanto riguarda i ritardi tengo a ringraziarti per la paziente attesa e voglio tranquillizzarvi sull’inizio lavori il 22/04/2022 a Cambiano e il 19/04/2022 a Monastero di Dronero- Siete in buone mani:)Lunedì sarò da voi via mail con la CILAS e delega da firmare. Prossima settimana previo appuntamento concordato con le vostre disponibilità manderemo un dipendente con il nostro elettricista per allacciare il nostro quadro 220 da cantiere e relativa conformità.

Per il termoidraulico quando potresti darmi l’accesso a casa (interni) per 4/5 giorni? Ti ricordo che monteremo in un colpo solo pompa di calore e radiatori nuovi, nel caso Rocco [il GUERRIZIO, ndr] ci confermi la pompa di calore.

Per Dronero ho allegato anche la parte da fare extra per completare il lavoro.

Ho inserito anche l’appendice firmata digitalmente l’appendice per il contratto di Cambiano con le modifiche che la società ha avuto davanti al notaio (Ragione sociale e sede legale).

Scusa per la mail lunga, i documenti sono tutti firmati digitalmente.

Grazie Buonanotte

Marco

Il contratto per il rustico di Dronero verrà firmato dall’ing. SCASSA il 13 aprile, a distanza i soli 3 giorni da questa lettera che è un concentrato di artifizi e raggiri micidiale, ovvero di affermazioni che offrono una rappresentazione della PIXELHOM come di un’azienda ben amministrata “siete in ottime mani” quando l’amministratore sapeva perfettamente che il 17 marzo, non appena era stato accreditato il primo bonifico (per il cantiere di Cambiano) egli aveva immediatamente provveduto a prosciugarlo letteralmente, autoriciclando il denaro sul proprio c/c per la cifra da urlo di 17.000 € – prelevato a titolo di “compenso per l’amministratore”- e subito dopo si era dato alla pazza gioia con una serie impressionante di acquisti compulsivi su Amazon, avvenuti certamente non nell’interesse della società, ma del tutto verosimilmente per soddisfare i propri interessi di appassionato di informatica oltre che di truffatore seriale  (si definiva un nerd). Non era forse un artifizio fare credere al committente che era imminente l’ordine per i serramenti in legno alluminio, triplo vetro che avrebbe comportato un onere di maggiori 10.000 euro circa rispetto “all’agevolazione ammesse dal superbinus”, mentre questo ordine, nonostante le rassicurazioni, non verrà poi mai impartito, nonostante il serramentista sig. VOLUME si fosse effettivamente recato presso l’abitazione di Cambiano a rilevare le misure definitive e ci si fosse accordati di procedere? Non era forse un artifizio fra credere che sarebbe stata installata a brevissimo margine di tempo la pompa di calore, per la quale pure non si verificò mai il previsto sopralluogo dell’impiantista  OREGLIA, il cui nominativo appariva anche nella CILAS? Non era forse un raggiro scrivere che a Cambiano i lavori sarebbero partiti il 22 aprile, quando la CILAS venne poi depositata in Comune a Cambiano soltanto il 20 maggio successivo e alla data del 31 maggio (blocco dei cantieri deciso dall’ASTESANA)  i lavori non erano ancora iniziati ? Come definire la promessa di iniziare i lavori a Dronero il 19 aprile, quando l’ASTESANA sapeva perfettamente che a quella data, per rappresentare una situazione falsa, aveva solo concordato la demolizione spregiudicata della struttura del rustico con la ditta DARDANELLI, che egli aveva deciso di attuare per far credere che comunque aveva intenzione di portare avanti il cantiere, in anticipo addirittura sulla presentazione della SCIA – CILAS, perpetrando sia lui sia il GUERRIZIO, in quanto direttore dei lavori, un autentico reato penale?

Dal tenore della lettera può sussistere ancora qualche dubbio sul fatto che l’ASTESANA fosse perfettamente a conoscenza della volontà del committente di subordinare i lavori alla concessione delle agevolazioni del superbonus 110 – cui l’amministratore fa espresso riferimento – che sarebbe stata automatica se la documentazione presentata sulla piattaforma DELOITTE dall’ASTESANA – che si era assunto questo onere nello stesso preventivo dei lavori qui prodotto sub doc. 6 ed effettivamente, malamente, lo aveva assolto – fosse stata corretta e se effettivamente i lavori fossero stati eseguiti, con le susseguenti tempestive asseverazioni dei lavori (SAL) che il GUERRIZIO avrebbe dovuto emettere all’ENEA? Non si parla proprio in modo meticoloso della forma con cui devono essere redatti i bonifici parlanti?

Vi è qualche differenza tra l’abbandono del cantiere di Dronero, dopo la demolizione e quanto l’ASTESANA fece a Codroipo (UD) presso l’immobile del sig. Elia CHIANDOTTO (di cui infra), dopo aver demolito le pavimentazioni del piano terreno allo scopo di predisporre l’impianto di riscaldamento a pavimento, salvo poi, anche qui, sparire?  O quanto fece per la casa del sig. MERCANTI a Rivalta Torinese, dopo averne scoperchiato il tetto e malamente montato un ponteggio, per cui il geom. OCCELLI, responsabile della sicurezza, fu costretto a chiudere il cantiere? O a quanto verificatosi a Borgiallo dove, dopo iniziali maldestri lavori, venne dall’ASTESANA e dal GUERRIZIO chiesta con insistenza  all’ing. ROVERI la dazione di un nuovo acconto di 28.000 euro per continuare i lavori, dopodiché l’ASTESANA sublimò definitivamente? O con le operazioni di scasso nell’appartamento della sig.a SAVIANO a Gorizia, dopo le quali ASTESANA scappò letteralmente in Piemonte dopo aver prosciugato la cassa della SILVERME?

Incredibili davvero le conclusioni del PM che non intravede la truffa- che deve avvenire ai sensi dell’art. 640 cp  certamente in fase precedente alla firma del contratto – quando, all’epoca della predetta raccomandata del 28/5/2022, eravamo esattamente in quel lasso temporale?

E che dire della marea di telefonate effettuate dall’ASTESANA all’ing. SCASSA in data antecedente alla sottoscrizione del primo contratto per il cantiere di Cambiano e, dopo ancora, prima della sottoscrizione del secondo per il cantiere di Dronero, che duravano ore intere, erano concentrate prevalentemente la sera tarda, ed in cui l’amministratore si prolungava in asfissianti descrizioni dei suoi problemi di vita privata e sulle sue ambizioni di acquisire in futuro altre società nel settore edile, dopo essersi sistematicamente vantato di avere oramai una ventina di dipendenti, circostanza assolutamente falsa, che aveva fatto credere anche ai fornitori sigg. ROVERE e DARDANELLI, che il dr. PESUCCI, nonostante l’entità delle fatture insolute che essi vantano nei confronti della PIXELHOM, si è ben guardato dal convocare a sit? Dovrebbe essere banale accertare il traffico tra le utenze telefoniche del committente ed appaltatore.


E davvero lascia stupefatti il tenore della richiesta di archiviazione che nega la sussistenza dei presupposti codicistici della truffa, che sono grossi come una casa.

Motivazioni che, alla luce di quanto dettagliatamente documentato, richiamano una situazione che Woody Allen avrebbe definito di “miasmatico marasma di asinini luoghi comuni” per definire l’uso invalso nella magistratura di negare sempre l’esistenza della truffa, come riferiscono i medesimi professori universitari di Diritto Penale.

Per tacere poi del fatto che l’ing. SCASSA, prima della firma del contratto, venne invitato due volte a pranzo dalla madre dell’ASTESANA, sig.a Erica QUAGLIA (i fornitori di Cuneo indicati come testi ben possono raccontare sentiti a sit su chi sia realmente costei), che era amica della sig.a Wally BONVICINI, la paladina dei diritti delle aziende che finivano nella mira di Equitalia, condannata a 10 anni e mezzo per frode fiscale. 

Per tacere delle fotografie da bravo ragazzo di campagna che gioca con il cane e munge le mucche che l’ASTESANA riversava su whatsapp del Committente per indurlo a credere, in parallelo alle insistenti rassicurazioni del suo complice GUERRIZIO, di essere un bravo ragazzo di campagna (doc. n° 34).

In realtà era tutto maledettamente premeditato dall’ASTESANA, dal GUERRIZIO e dallo stesso CESANO che in 2-3 occasioni fu prodigo di bonarie rassicurazioni per via telefonica con lo scrivente.

I tre signori querelati sono degli autentici professionisti della truffa. Essi hanno agito con dolo inducendo il querelante in errore, utilizzando artifizi e  raggiri, che sono stati concretamente idonei ad ingannare l’ing. SCASSA e ad estorcergli robusti bonifici per un totale di 142.139 €, che dovevano servire ad opere di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli immobili di Cambiano e Dronero, laddove, per nessuno di essi, a distanza rispettivamente di 77 e 44 giorni rispetto alle date previste contrattualmente per l’inizio lavori, era stata eseguita ancora una sola opera edilizia od impiantistica, quando il 31/5/2022 la PIXELHOM comunicava con emailpec di non poter dare “INIZIO” ai lavori e di sospendere quindi ogni attività nei due cantieri per le dimissioni appena sopraggiunte dell’ing. GUERRIZIO, corso a dimettersi non dal Commettente ing. SCASSA, ma dall’Appaltatore, con cui era socio di fatto.

Soltanto a Dronero era stata eseguita – addirittura prima che la SCIA CILAS fosse stata presentata al Comune – una maldestra demolizione di notevole parte della struttura, con assenti il direttore dei lavori GUERRIZIO ed il responsabile di cantiere ASTESANA, ad opera della ditta DARDANELLI, abbandonata a se stessa durante la demolizione, e mai pagata dalla PIXELHOM a fronte della fattura emessa pari a 14.500 €.

La richiesta di archiviazione avanzata da parte del PM dr. PESUCCI è semplicemente scandalosa, allucinante, frutto di un magistrato che o non possiede i requisiti professionali minimi oppure è  reduce da uno di quei concorsi per la magistratura che il prof. Carlo TAORMINA, ordinario f.r. di procedura penale, ha definito pubblicamente “schifosi” e da cui uscirebbero “persone ignoranti”. Questa l’unica interpretazione che lo scrivente si sente di dare alla richiesta di archiviazione de qua , sia detto con il massimo rispetto, ma con la necessaria franchezza.

Il PM non ha svolto quasi nessuna indagine. Si è limitato a far chiedere al sig. Paolo ROVERE (uno dei 14 testi indicatigli dal committente),  grossista di materiale per l’edilizia  a Cuneo, se la PIXELHOM avesse dei debiti con lui: dopo aver appreso che il sig ROVERE vantava 44.803 € di crediti per fatture insolute con la società amministrata da Marco ASTESANA, il dr PESUCCI ha pensato bene di seppellire le indagini.

E il PM si è completamente disinteressato quando ha visto, dall’esame del c/c della PIXELHOM che, dal 15 marzo 2022 al 30 giugno 2022, i capitali versati in acconto a mezzo bonifico dall’ing. SCASSA per un totale di 142.139 € si polverizzavano subito, appena accreditati, sotto forma di pagamenti di compensi da urlo che l’amministratore si autoattribuiva, con botte anche di 17.000 € e 15000 € per volta, seguiti da uno stillicidio infinito di minori compensi per 100÷200 €, per finire sul di lui c/c privato, o per l’acquisto di giochi e pc su Amazon in modo veramente compulsivo, o per pagare il padre Claudio, assunto fittiziamente come dipendente.

Il PM non ha trovato nulla da dire sul fatto che l’ASTESANA ha letteralmente distratto 63.000 € circa e non si è chiesto a cosa fossero ascrivibili i restanti bonifici. Fatto sta che a fine giugno residuavano 4.000 € circa in tutto sul c/c. Senza considerare che nella refurtiva dell’ASTESANA si trovano anche voli aerei, prelievi compulsivi dal bancomat, ecc. Per tacere del pezzo pregiato della refurtiva oggettistica, ovvero l’acquisto di un furgone per 17.000 €

Ma siamo matti?  

Il PM non si  è nemmeno accorto che esiste persino un pignoramento su un mezzo appartenente alla PIXELHOM. Si tratta di un pignoramento effettuato dalla società EUROPROGETTI srl di Udine che lamenta un progetto mai pagato dalla SILVERME – PIXELHOM:

Praticamente quel delinquente di Marco ASTESANA, in associazione con IL GUERRIZIO ed il CESANO, ha utilizzato l’ing. SCASSA come se fosse una banca che gli ha concesso un finanziamento a fondo perduto. Il committente è stato letteralmente depredato. Se la truffa, in quanto reato, si deve realizzare in fase precontrattuale, qui siamo come minimo in presenza dell’autoriciclaggio e dell’appropriazione indebita, in fase successiva ad una truffa aggravata che è conclamata. La richiesta di un ulteriore robusto acconto di ben 61.000 €, riferita a lavori che non erano mai stati eseguiti per opere in c.a., avanzata più volte dall’ASTESANA per il cantiere di Dronero nel giugno 2022 – lo si ribadisce – si configura invece come un’autentica estorsione.

Questo per tacere delle infinte altre schifezze che trasudano dall’esame del c/c PIXELHOM limitato al periodo di soli pochi mesi. Come il PM sia potuto pervenire alla richiesta di archiviazione, addirittura a scrivere che non vi erano versamenti dal conto della PIXELHOM su conti privati dell’ASTESANA è davvero un mistero poco gaudioso, che emana un afrore nauseabondo.

Si può ipotizzare che dinnanzi alle porcherie contabili che andavano emergendo – ai veri e propri ladrocini compiti dall’ASTESANA che svuota il conto PIXELHOM sno a lasciargli sopra 3,27 euro –  il PM o non si sia reso conto di nulla, motivo per cui dovrebbe essere radiato dalla magistratura, che non dovrebbe essere un posto di ricovero per gente con disabilità mentali (patologie verso le quali occorre comunque il massimo rispetto) o altrimenti processato per corruzione in atti giudiziari oltre che per abuso d’ufficio. Tertum nnn datur. E il tutto sia detto in nome dell’art. 21 della Costituzione sulla liberà di pensiero e dell’art. 112 sull’obbligo dell’azione penale.

Quando il PM nella richiesta di archiviazione scrive che:

al fine anche di escludere la commissione di altre ipotetiche fattispecie di reato, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti, in particolare sulla società Pixelhom S.r.l.. Dall’attività di indagine, a conferma della sua operatività nel settore edile, è emerso come tale società – sebbene in maniera non piena e diligente — risulti attiva, continuando a pagare i fornitori. Al riguardo, anche sulla base della documentazione societaria, non risultano esservi i presupposti di uno stato di insolvenza tale da richiedere l’attivazione di una procedura concorsuale

Veramente non possiamo non pensare ad una situazione di deficit mentale grave del magistrato o di chiara corruzione: è uno schiaffo violento al volto vergato dalle lacrime dell’ing. SCASSA che vede un inquirente, il quale  dinnanzi ad un conto integralmente prosciugato alla data del 28 agosto 2022, da un autentico delinquente come l’ASTESANA così commenta l’inoppugnabile bancarotta fraudolenta di un truffatore seriale che ha rovinato un sacco di gente per ‘Italia.

Non vi sarebbe nessun reato.

Mi vergogno di essere un cittadino dello stato italiano che si ritrova con magistrati siffatti!

Leggo queste frasi come un’autentica istigazione al suicidio

Bisogna avere il coraggio, nel massimo rispetto di tutti, di dire che anche gli inquirenti sono uomini soggetti alla legge. Non avere di loro la paura che nutrono molti avvocati, i quali in privato ti riferiscono giudizi sommamente sprezzanti sui PM e sui GIP, e poi in pubblico ostentano nei loro confronti la massima compiacenza. E non mi riferisco assolutamente al mio legale, persona sempre misuratissima e prudente.

La magistratura è il vero cancro del paese (Vittorio SGARBI)

Per il resto la richiesta di archiviazione del PM poggia su motivazioni assurde, farraginose, in cui si evidenzia soltanto un feroce pregiudizio nei confronti del querelante, come si è detto, ma soprattutto esse dimostrano che non sono mai stati studiati né il testo della querela, né quello delle numerose memorie depositate, frutto di un formidabile e defatigante lavoro di indagine condotto dall’ing. SCASSA in persona.

In questa sede di opposizione ad essa si produce una ricostruzione dei fatti puntuale, posto che all’evidenza il PM non ha alcuna chiara cognizione, ma nemmeno una vaga conoscenza, degli accadimenti e del background dell’associazione a delinquere contro cui è stata formulata la querela. 

Il PM si è limitato, dopo l’acquisizione dei tabulati di un c/c della PIXELHOM, senza accorgersi che la presenza di giroconti evidenzia l’esistenza di altri conti societari a fianco di questo,  a raccogliere gli atti relativi alla costituzione della SILVERME srl, con sede a Treppo Grande in Friuli nel 2021, da cui nel marzo 2022, con semplice cambio della denominazione, è derivata l’odierna PIXELHOM srl con sede a Cuneo, avendo le due società sempre il medesimo socio unico, Michele CESANO, il medesimo amministratore Marco ASTESANA, il medesimo capitale sociale di 500 € a garanzia del nulla più assoluto. Agghindiamo noi, servendosi entrambe le società dell’ing. GUERRIZIO come relatore della legge 10/91 e s.m.i., per la D.L. e per l’asseverazione, anche se costui, residente in Torino, in Friuli non aveva mai messo piede, e faceva sopralluoghi soltanto virtuali, ovvero sparava balle a tutto spiano come sempre del resto.

Per il resto il PM ha ordinato l’acquisizione degli estratti conti del c/c della società PIXELHOM, e, dopo averli compulsati ha commentando che non risultava che fossero fuoriusciti capitali direttamente su c/c intestati all’ASTESANA, senza accorgersi – come si  scritto – che soltanto nella forma di stipendi per se stesso e per suo padre erano stati distratti oltre 63.000 €, posto che nessuna opera edilizia od impiantistica è stata realizzata a favore dei due cantieri dell’ing. SCASSA. Incredibilmente il dr. PESUCCI non si è accorto che buona parte dei capitali versati dal Committente sono rientrati direttamente nelle tasche dell’’amministratore truffatore e non si è certo chiesto chi siano gli altri destinatari dei bonifici in uscita e a che titolo siano percepiti, commentando che è tutto regolare, come se il querelante avesse fatto dazione di denaro a livello di finanziamento a fondo perduto della PIXELHOM. Anche dinnanzi alla presenza di voli Ryanair acquistati con i soldi aziendali, avrà pensato che si trattava di viaggi per il riposo delle membra dell’amministratore truffatore, magari con un rattenuto risolino beffardo tra di sé.

A tanto ha potuto arrivare un magistrato. Povera Giustizia!

E’ talmente assurdo tutto quanto scrive il dr. PESUCCI che allo scrivente, sia detto con il massimo rispetto, ma con pari franchezza – posto che dovremmo ancora essere in una democrazia e non in una democratura –   sono venute subito in mente le parole del prof. Carlo TAORMINA che recentemente ha pubblicamente commentato: “La magistratura è marcia dentro perché la selezione per concorso è schifosa. Accadono cose incredibili e non vincono il concorso i giuristi ma le persone ignoranti sostenute dai faccendieri ministeriali”.

La gestione del proc. pen. n° RG 2612/2022 instauratosi dopo la denuncia – querela del 27/6/2022 è stata caratterizzata dalla pochezza delle indagini svolte, forse anche in omaggio al clima che pare prevalente nella magistratura inquirente, la quale non vuole spesso riconoscere la commissione del reato di truffa – purtroppo così diffuso in Italia – per evitare una superfetazione di querele, un maggior carico conseguente di indagini e di processi.  

Molto sinceramente il sottoscritto ammette di aver querelato il dott. PESUCCI per il reato di abuso d’ufficio (art 323 cp), chiedendo di  verificare se a suo carico siano ravvisabili i reati di corruzione in atti giudiziari (art 319 ter cp) e di rifiuto d’atti d’ufficio (art. 328 cp)

Le decisioni del PM dr. PESUCCI hanno gettato il querelante in uno stato di grave prostrazione e di malessere fisico così marcato da indurlo a chiedere alla Procura adita che egli fosse anche indagato in ordine al reato di cui all’art. 580 cp 

la Giustizia made in Italy, ditelo alla signora Meloni, che roba è….. parola di Piercamillo DAVIGO

In ogni caso, con riferimento alle altre motivazioni della richiesta di archiviazione del dr. PESUCCI si anticipa, per poi dettagliatamente illustrare ai paragrafi successivi quanto segue.

E’ clamorosamente falso che non sussistono gli elementi oggettivi per poter ritenere integrata la fattispecie di reato contestata agli indagati, trattandosi di fatti che possono avere rilevanza in altra sede, quale quella civile, ma non sono da considerarsi penalmente rilevanti, potendosi al più riscontare la sussistenza di un inadempimento contrattuale totale o parziale. Come si illustra nel paragrafo successivo dedicato alla ricostruzione dei fatti, si vede che la truffa è stata perpetrata in modo macroscopico: all’ing. SCASSA è stata fatto credere che la PIXELHOM fosse una ditta di costruttori (e non un general contractor, come rimarcava l’ASTESANA!!!!) di certificata esperienza nel settore delle costruzioni edilizie, laddove si trattava di una società costituita di fatto soltanto allo scopo di carpire capitali ai committenti. i quali ultimi a volte li fornivano addirittura in fase precontrattuale – come si vede nei casi di cui infra dei sigg. CHIANDOTTO e CERRITO – e di non pagare i fornitori, impresa in cui riusciva  l’ASTESANA anche quando costoro per inveterata abitudine consegnavano la merce solo a bonifici effettuati e verificati, com’è il caso del grossista di materiale edilizio sig. Paolo ROVERE di Cuneo, che ha fatture insolute con la PIXELHOM per 44803 euro. Insomma l’ASTESANA ed il GUERRIZIO erano maestri nella dissimulazione, e persino il tabaccaio CESANO, con minore enfasi, si esercitava nella medesima simulazione. Si sono ben guardati l’ASTESANA ed il GUERRIZIO dal raccontare all’ing. SCASSA ciò che era accaduto sotto l’iniziale denominazione societaria  SILVERME nei cantieri del Friuli, tutti chiusi in poco tempo, dopo la predazione dei bonifici ai committenti (vedasi casi dei sigg.. Elia CHIANDOTTO, Demis CERRITO, Giuseppe SAVIANO,) di cui infra. Il GUERRIZIO sapeva alla perfezione ciò che era accaduto perché glielo avevano raccontato gli stessi committenti che gli avevano telefonato più volte dopo che l’ASTESANA – a detta del coammministratore LANZUTTI – se ne era scappato con la cassa. Il GUERRIZIO affermava che aveva una solida esperienza di direzione lavori in ambito Superbonus 110, mentre poi si scopriva che dove la PIXELHOM aveva svolto qualche lavoro non solo si erano verificati autentici disastri, ma in realtà egli non si era mai recato in cantiere. L’ASTESANA, addirittura, nei due contratti aveva fatto scrivere che egli, in quanto responsabile di cantiere, sarebbe sempre stato presente alla realizzazione di tutte le opere, mentre in cantiere non si era mai fatto vedere come il suo compare GUERRIZIO nell’occasione dell’unica lavorazione eseguita, ossia la demolizione, andata oltre le previsioni del disegno architettonico, del rustico di Dronero. In particolare i due garantivano che si sarebbero occupati di ogni aspetto della cessione del credito alla banca, ma poi era il solo ASTESANA ad occuparsi malamente della materia, al punto che, dopo aver egli individuato in Banca IntesaSanpaolo, filiale di piazza Europa, Cuneo, la banca cui rivolgersi, svolgeva malamente le pratiche ed il Committente, 40 giorni circa dopo riceveva la comunicazione da parte di Deloitte che, se non completate, le pratiche sarebbero state abbandonate.  Al che l’ing. SCASSA pretendeva la consegna di username password e del QR code da parte dell’ASTESANA, come documentate dalle email intercorse, che glieli inviava il 25 aprile u.s. , ma la situazione era ormai compromessa. in ogni caso infra si illustra dettagliatamente la dinamica dei fatti.

E’ clamorosamente falso che: “In particolare, ciò che primariamente manca ai fini della penale rilevanza della vicenda è proprio la sussistenza di artifizi o raggiri, idonei ad indurre in errore la p.o., da parte degli indagati, non essendo riscontrabile una condotta così caratterizzata da parte dei medesimi nella fase antecedente alla stipula del contratto di appalto e alla percezione di parte del compenso così come contrattualmente previsto”. Sia il GUERRIZIO sia l’ASTESANA, come infra si illustra nella parte dedicata alla descrizione degli avvenimenti, non solo hanno utilizzato ogni sorta di artifizio e raggiro per indurre l’ing. SCASSA a firmare i contratti, ma il GUERRIZIO e poi pure l’ASTESANA, per via del clima confidenziale che costui aveva instaurato con lo scrivente, sapevano perfettamente bene che il loro interlocutore era affetto in quel periodo da una recrudescenza grave del disturbo da attacchi di panico, risalente nel tempo nella forma cronica, ma diventato improvvisamente acuto (come dimostrato dalla documentazione medica che si allega), che egli era pure infortunato ad una gamba, per cui l’ASTESANA si era recato numerose volte a casa sua nella fase precontrattuale, con o senza il GUERRIZIO, ed inoltre era a carico dell’ing. SCASSA l’assistenza dell’anziana madre 98enne. Qui siamo in presenza del’aggravante di cui al comma 5 art 61 cp!!!!!!!!! Non vi è dubbio che i due delinquenti  hanno profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ridurre il livello di attenzione del committente, anche in considerazione che fatto che l’ASTESANA si rappresentava e veniva rappresentato dal GUERRIZIO – il quale a sua volta offriva tutte le garanzie del mondo nei confronti della PIXELHOM e tranquillizzava lo scrivente in nome dell’amicizia intercorrente con lui, considerata anche la comune professione svolta –  come ragazzo di campagna appassionato di edilizia (mentre pare che persino i suoi genitori fossero del truffatori). Anzi il GUERRIZIO si vantava di conoscere i genitori dell’ASTESANA, da lui definite ottime persone per bene. Incredibile la pioggia di fotografie che l’ASTESANSA inviava al sottoscritto via whatsapp di lui intento a mungere le vacche, a giocare con il proprio cane Bracco, e via dicendo. Che cos’erano per il dr. PESUCCI queste manovre idonee a creare un clima di grande amicalità, alla luce di tutti i fatti verificatisi successivamente: marketing – per caso – o la più bastarda delle metodologie di  truffa, come è ben chiaro alla ventina di persone di cui si è a conoscenza diretta che sono state truffate e che il PM si è rifiutato di ascoltare, tutto preso dal castello di certezze da lui ritenute granitiche circa l’innocenza del trio di delinquenti querelato e che allo scrivente pare invece – sia detto francamente – di autentica cartapesta?   

E’ clamorosamente falso, e qui siamo al travisamento assurdo di fatti inoppugnabili, che “Fin dall’inizio, infatti, è emerso come la società Pixelhom S.r.l. operasse regolarmente nel settore edilizio, con mezzi e personale, e soprattutto avesse effettivamente iniziato i lavori commissionategli dalla persona offesa” In realtà la PIXELHOM, l’azienda di cui ASTESANA si diceva proprietario al 95% e di cui invece non possiede alcuna quota, è ad oggi una sorta di colabrodo di società dove ci sono forse soltanto 2 muratori, o forse non esistono nemmeno più quelli. A maggio vi erano 3 muratori come dipendenti, oltre a 2 manovali. Segnatamente si trattava dei muratori Alessandro CONTE assunto il 20/1/2022, Giosuè AMICO assunto il 22/4/2022 e SALERNO Luigi assunto il 5/5/2022. Ad essi si aggiungevano i due manovali del Mali DIARRA Sekou assunto il 22/4/2022 e FANGUEDOU Ibrahim assunto il 5/5/2022.

E’ falso che “il fatto che l’ing. Scassa conosce bene, in virtù della propria professione, il settore edilizio, sia da un punto di vista normativo ehe operativo, essendo quindi pienamente in grado di valutare ogni aspetto della vicenda in tutte le sue fasi.”. Forse il PM è rimasto l’unica persona in Italia a credere che esista una laurea in “ingegneria”, come quella che vanta un ex presidente del Consiglio italiano, cui però tale laurea venne conferita ad honorem.  L’ing. SCASSA è un ingegnere “meccanico”, fa consulenze per il Tribunale di Torino nel “settore dei macchinari civili ed industriali”, non ha mai dato un esame di tecnica delle costruzioni, si occupa di meccanica e macchine, e non di opere edili. Sutor ne ultra crepidam!

Ed il dr. PESUCCI manco si è accorto che tra i truffati ci sono anche gli ingg. Carlo e Giovanni ROVERI, proprietari dell’immobile di Borgiallo (TO) dove la PIXELHOM ha svolto pochi e scadenti lavori, per cui ora si ritrovano con un tetto quasi pericolante, una facciata parzialmente e malamente cappottata. Anche in questo caso il GUERRIZIO e l’ASTESANA avevano fornito tutte le garanzie di questo mondo, salvo poi produrre il disastro di cui infra si riferisce, e salvo farsi emettere un ulteriore bonifico di 28.000 € a favore della PIXELHOM il 28 giugno 2022 a seguito del quale l’ASTESANA è letteralmente fuggito da Borgiallo. Che ne pensa il garantista a prescindere, ex ante ed ex post cosiddette “indagini”, dr. PESUCCI? Purtroppo per lui, anche l’ing. Giovanni ROVERI è un ingegnere non del ramo edile, ma elettrotecnico

Clamorosamente falso il contenuto del passaggio delle motivazioni del PM in cui si legge: Un aspetto su tutti: quello dell’eventuale sussistenza di una contribuzione al c.d. ecobonus, la cui tortuosa evoluzione normativa, ancora in corso e ben nota alla p.o., è tale da rendere aleatorio il suo effettivo ottenimento da parte di chiunque. Inoltre, in esso di decadenza dal beneficio del e.d. “sconto in fattura”, il committente è comunque tenuto a corrispondere il compenso per tutte le opere già eseguite e le spese sostenute dall’appaltatore.Al riguardo, occorre evidenziare come il contratto di appalto stipulato tra le parti, entrambe specializzate nel settore, non preveda pattuizioni specifiche sui suddetti aspetti, volte a meglio regolare i rapporti tra le medesime per le più svariate sopravvenienze che possano riguardare Ottenimento dell’ecobonus o la decadenza dallo sconto in fattura (quali ad es. modifiche normative, ritardi, inadempimenti, mancati pagamenti o simili). Ciò, a maggior ragione, confermerebbe l’insussistenza di una falsa rappresentazione della realtà da parte degli indagati”  A parte il riferimento – quasi un’ossessione arteriosclerotica – alle “opere già eseguite” che non esistono qui siamo nel campo della farneticazione più pura, come infra si spiega accuratamente. Le regole per l’erogazione dei superbonus erano chiare. A non averci capito nulla è il PM che non comprende molto, all’evidenza di leggi e non si rende conto che è stata propria la mancata esecuzione dei lavori a far perdere la possibilità di ottenere sotto forma di detrazioni fiscale, le agevolazioni previste dal c.d Decreto rilancio n° 34 del 19/5/2020; per lo stesso motivo — ritardato e mai avvenuto inizio dei lavori –  e per gli errori in fase di inserimento dati sulla piattaforma Deloitte “Ecoweb” da parte dell’ASTESANA (posto che il GUERRIZIO; nonostante le rassicurazioni se ne era lavato le mani) non si è pervenuti alla cessione del credito alla banca. Si consideri poi che anche l’ENEA, a fine maggio, aveva comunicato che era stato raggiunto il plafond dei 30 miliardi disponibili. 

Clamorosamente delirante – sia detto con il massimo rispetto ma con pari franchezza il passaggio in cui il dr. PESUCCI scrive: “ Ma vi è di più. Sempre con riferimento alla fase antecedente alla stipula del contratto, in particolare circa l’affidabilità e là diligenza delle proprie controparti contrattuali, è la stessa p.o. ad affermare che “il Guerrizio mi era stato presentato come ima sorta di furbacchione […] che ritenevo un amico, sebbene non lo stimassi nel modo più assoluto come ingegnere, decisi infine di firmare il contratto di appalto”.Riassumendo: un ingegnere, tramite altro collega che non stima dal punto di vista professionale e della cui serietà dubita, ha stipulato un contratto di appalto, con l’obbiettivo di beneficiare dell’aleatorio ecobonus ma senza menzionarlo e disciplinarlo nel contratto medesimo, con una società regolarmente operante nel settore edilizio e che ha comunque iniziato i lavori, salvo poi rendersi inadempiente. Tutto ciò già basterebbe di per sé a concludere così come si è anticipato”.L’ing. GUERRIZIO è anche lui ingegnere meccanico come l’ing. SCASSA, con una spiccata tendenza ad occuparsi di tematiche ingegneristiche che esulano dalle sue competenze, che è andata peggiorando nel corso degli anni. Se infatti prima si limitava sostanzialmente ad emettere certificazioni energetiche (APE) false che erano per lui redditizie perché eseguite in grandi quantità, ora si è calato come un falco sui lati compensi dei Superbous, stringendo – a quanto pare – alleanze con loschi individui, oltre che con l’ASTESANA. Tuttavia lo scrivente lo riteneva una persona amica che mai lo avrebbe portato in bocca a delinquenti patentati come l’amministratore ed il socio unico PIXELHOM . In passato l’ing. SCASSA si era occupato di una complessa pratica che riguardava i genitori del GUERRIZIO ed aveva fatto visita al di lui padre morente nel luglio 2017 all’Ospedale Martini, con la propria fidanzata, che è medico, per cercare di aiutarlo e di salvarne il padre, consultandosi pure on un valente pneumologo.  Fatti questi ben esposti in querela. Il ragionamento del dr. PESUCCI è assolutamente privo di ogni logica e dimentica persino la circostanza che sia lo scrivente sia il “tecnico”truffatore sono entrambi insegnanti di discipline meccaniche nella scuola secondaria superiore. Ed il GUERRIZIO ha letteralmente raggirato l’ing. SCASSA per pura avidità, approfittando anche di questo rapporto di colleganza, e ben conoscendo le di lui condizioni di fragilità (intensi attacchi di panico, disturbo d’ansia generalizzata, aggiunti ad un infortunio alla gamba). Il GUERRIZIO era in fin dei conti l’estensore della relazione 10/91 che può essere fatta da qualsivoglia geometra che abbia seguito un semplice corso abilitante. Ed infatti per il sismabonus a Dronero, l’ing. SCASSA non si era certo rivolto al GUERRIZIO, ma ad un collega ingegnere edile serio come l’ing. CORDOLA. E per redigere i calcoli strutturali relativi al sismabonus occorre essere ingegneri od architetti. Quindi la disistima professionale nutrita dal querelante nei confronti del querelato, non significava convinzione che egli fosse un truffatore. Lo scrivente affida regolarmente le chiavi della propria abitazione ad un conoscente che non ritiene molto intelligente, ma non per questo lo reputa un ladro. Il dr. PESUCCI è davvero specialista in fallacia logica per un feroce pregiudizio che nutriva fin dall’inizio del suo unico incontro de visu con il sottoscritto, che quando si sentì dire che non vi era il reato di truffa, gli rispose che per lui la truffa era macroscopica, proprio come macroscopici erano i raggiri e gli artifizi utilizzati nei suoi confronti: al che fece seguito una diffida del PM a non contraddirlo perché altrimenti lo avrebbe sbattuto fuori dalla porta. E per il resto si rimanda a quanto esposto sub paragrafo n° 3 del presente atto di opposizione.

Infine si raggiunge l’’acme del paroliberismo quando si legge nelle motivazioni per l’archiviazione che il controllo su un c/c della PIXELHOM non ha evidenziato il trasferimento di fondi su c/c nella proprietà ’esclusiva dell’ASTESANA, ma i capitali affluiti medianti bonifici effettuati dall’ing. SCASSA sarebbero confluiti per spese varie inerenti la società PIXELHOM. Il dr. PESUCCI sembra non rendersi conto che qui siamo di fronte ad un caso autentico di autoriciclaggio, su cui ci si è abbondantemente soffermati.

Il denaro proveniente da truffe seriali sarebbe reinvestito in attività economiche non meglio precisate, perché il PM, che ha abbracciato una tesi precostituita di assenza di qualsivoglia reato, non solo non vede l’appropriazione indebita (art 646 cp(, ma nemmeno il reato dell’autoriciclaggio ancora più grave colpito dall’art 648 ter 1 c.p. del cp cs. Leggiamo infatti le seguenti sconcertanti affermazioni da parte del dr. PESUCCI: “Tuttavia, al fine anche di escludere la commissione di altre ipotetiche fattispecie di reato, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti, in particolare sulla società Pixelhom S.r.l.. Dall’attività di indagine, a conferma della sua operatività nel settore edile, è emerso come tale società – sebbene in maniera non piena e diligente — risulti attiva, continuando a pagare i fornitori. Al riguardo, anche sulla base della documentazione societaria, non risultano esservi i presupposti di uno stato di insolvenza tale da richiedere l’attivazione di una procedura concorsuale, tantomeno su iniziativa della stessa Procura. A conferma di tali elementi è stato altresì sentito uno dei principali fornitori della Pixelhom. Da ultimo, al fine anche di escludere sia eventuali condotte distrattive da parte degli amministratori in danno della suddetta società sia l’eventuale sussistenza di un’astratta insolvenza fraudolenta in danno della p.o. nel caso di specie, è emerso che il denaro proveniente da quanto corrisposto dall’ing. Scassa non è stato oggetto di successive movimentazioni sospette, quali ad es. prelievi in denaro contante, bonifici su conti personali per ragioni extrasocietarie o simili, essendo stato reimpiegato in tutto o in parte per fini e attività della società stessa, quale anche il pagamento di fornitori.

Incredibile. Sconcertante. Sconfortante. Allucinante.

Queste affermazioni che lo scrivente recepisce come un pugno nello stomaco sferratogli con violenza beffarda dal dr. PESUCCI, saranno oggetto di integrazione della denuncia presentata contro il magistrato: In particolare si domanderà all’adita Procura di Milano di valutare a fondo l’esistenza non solo di un abuso d’ufficio, ma anche di corruzione in atti giudiziari.

Da un lato il dr. PESUCCI ci sta dicendo che i capitali versati dall’ing. SCASSA sono diventati un finanziamento a fondo perduto per la PIXELHOM, la quale dunque avrebbe utilizzato lo scrivente al posto di un fido bancario, mentre il magistrato non si accorge dell’evidente ultramacroscopica distrazione di fondi e dell’autoriciclaggio operati dall’ASTESANA, e, dall’altro il PM sembra farsi beffa dell’unico fornitore ascoltato, il grossista di materiale edilizio ROVERE il quale ha risposto alla GdF che non gli sono state pagate dalla PIXELHOM fatture per 44803 euro, premettendo che egli solitamente accetta la consegna della merce soltanto dietro il versamento di bonifici anticipati. Ma quel delinquente di ASTESANA è riuscito a farsi beffa anche di questo venditore di consumata esperienza, raggirandolo con le tecniche raffinate che egli stesso ammette di aver appreso nel campo della comunicazione e con quell’aspetto da bravo ragazzo di campagna, Per motivi ignoti il PM ha rifiutato di sentire a sit la lunga lista di testi che gli erano stati proposti dal querelante, in quanto commettenti o fornitori truffati: tra quest’ultimi il sig. DARDANELLI Andrea che per la demolizione del rustico di Dronero ha emesso fattura alla PIXELHOM rimasta insoluta per 14500 €, con l’ASTESANA che gli ha obiettato di non poterlo pagare perché non aveva ancora ricevuto fondi dal sottoscritto – da cui, invece, per il solo cantiere di Dronero aveva percepito 80.000 €; ma anche il sig. Claudio VOLUME, fornitore di serramenti per l’appartamento del padre di Michele CESANO a Cuneo, che vanta un credito di 20.000 euro in fatture insolute, ed al quale l’ASTESANA, dopo tre mesi dall’avvenuta fornitura, ha opposto un rifiuto al pagamento, con richiesta . invece di un risarcimento danni per 9000 euro; per tacere del geom. Diego OCCELLI che non mai stato pagato per le numerose pratiche svolte per conto dell’ASTESANA.

Verba non teneamus  

Le commedie plautine erano più divertenti, la richiesta d’archiviazione del dr. PESUCCI è una macabra tragedia dal greve odore della macchinazione ai danni del querelante.

Precisazione

Tra gli atti di indagini fa capolino l’informazione di polizia del 25/6/2008 che vede “SCASSA Angelo segnalato per l’ipotesi di reato di cui all’art. 959 e 596 bis (diffamazione e diffamazione a mezzo stampa) . Detta informativa trae origine da una querela presentata dalla dirigente dell’istituto di istruzione superiore “J. Beccari

A parte il fatto che l’estensore della mote deve aver dato letteralmente i numeri in ordine agli articoli del cp citati che sono il 595 e il 595 comma 2.

Purtroppo per il PM , l’ing. SCASSA non ha alcun precedente per diffamazione,

Infatti si osserva quanto segue:

L’ing. SCASSA è stato docente di ruolo dal 2001 al 2009 di discipline meccaniche presso l’IIS Beccari di Torino e venne sospeso con due diversi provvedimenti disciplinari nel 2008 e 2009 per complessivi 40 giorni dall’insegnamento, con tre anni di blocco degli aumenti di stipendio per aver autorizzato nel 2006 studenti maggiorenni a scioperare contro la grave malgestione dell’istituto professionale Beccari, dove è stato in servizio fino all’agosto 2009, e per un comunicato stampa con il quale annunciava una conferenza che tenne in piazza di Montecitorio a Roma nel giugno 2008 per illustrare quanto accadeva presso il suo istituto, dove la preside Alma Concati interferiva negli Esami di Stato rigonfiando i crediti scolastici, falsificando verbali di scrutini, rottamava macchinari del valore di centinaia di migliaia di euro, demoliva laboratori nuovi di zecca, spediva gli studenti ad esercitarsi in impianti molitori fuorilegge, che non erano mai stati collaudati e presentavano elevato rischio di esplosione, forniva false comunicazioni all’Università di Torino relative ai tirocini per l’abilitazione all’insegnamento che si tenevano fittiziamente nell’istituto da lei diretto.

I due provvedimenti disciplinari, entrambi adottati su impulso della preside, sono stati cancellati con tre sentenze passate in giudicato dal Tribunale Civile di Torino e dalla Corte d’Appello di Torino.

Non solo – e qui siamo ai “precedenti per diffamazione” dell’ing. SCASSA – egli è stato effettivamente denunciato e rinviato a giudizio per il predetto comunicato stampa che annunciava la conferenza tenuta a Roma davanti alla sede del Parlamento: il processo a Roma si è concluso il 3 aprile 2013, con assoluzione piena ex art. 530 comma 1-2 cpp. Tale sentenza è passata in giudicato.

Nella sentenza n° 6584/13 del Tribunale di Roma (doc. n° 33) leggiamo:

Si ritiene che rientri nel diritto di critica, come forma di libertà di manifestazione del pensiero, la narrazione di notizie anche lesive dell’altrui reputazione, che, però rispettano i tre parametri della verità, della rilevanza penale e della continenza.

– Quanto alla maggiorazione dei crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti:.”i tarocchi della maturità”:

Quanto alla modifica dei crediti scolastici l’imputato ha precisato che si è trattato di una grave irregolarità.. la notizia riferita è vera e documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside.

– Quanto ai laboratori, che l’imputato ha sostenuto che il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti e inservibili macchinari.. :

Tali affermazioni sono provate dalle fotografie prodotte e dagli stessi verbali del dipartimento di meccanica  degli anni 2005-07.

– Quanto alla negligente custodia del molino sperimentale:

E’ provato dai documenti acquisiti (prime fra tutti le interrogazioni parlamentari) che il molino restò in stato di abbandono, fu in parte rottamato, fu depositato in parte all’esterno, esposto agli agenti atmosferici, e solo nel 2007-2008 venne messo in funzione tale impianto, di minori dimensioni e realizzato attraverso il recupero dei pezzi ancora disponibili del molino originario. Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto dallo Scassa nello scritto oggetto del presente procedimento;

In realtà la vicenda è tutt’altro che chiara, come affermato dall’imputato … L’incongruenza deriva dal fatto che la richiesta di risarcimento [avanzata dalla preside, ndr] è anteriore alla scoperta del danno stesso, ossia risale al 29/1/2000

– Quanto alla violazione della normativa in materia di sicurezza

In effetti le principali doglianze dello Scassa si riferiscono al molino realizzato nel 2007, che, a suo dire, non sarebbe stato a norma ed avrebbe rappresentato, se messo in funzione, un serio rischio per l’incolumità degli studenti che lo utilizzavano. E’ provato che il molino venne in effetti messo in funzione (come emerge dal risalto dato alla notizia dalla rivista “Molini d’Italia” del giugno 2008); è provato altresì che al momento dell’accesso degli ispettori era spento, e che, comunque, se messo in funzione esso non sarebbe stato in sicurezza… E’ provato che il collaudo avvenne solo nel 2010.

Concludendo quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati contenute nello scritto dell’imputato e a lui contestate nei capi di imputazione, va rilevato che la loro diffusione costituisce esercizio legittimo del diritto di critica, che scrimina, ex art. 51 c.p., la condotta lesiva posta in essere.

PQM

Visto l’art. 530, comma 1 e 2 c.p.p.

Assolve Angelo SCASSA dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Il Giudice Federica TONDIN – Roma 3/4/2013

Si osserva per inciso che le gravi censure dell’operato della preside erano state anche oggetto di due diverse denunce presentata dall’ing. SCASSA alla Procura della Repubblica di Torino. Misteriosamente tutti i fatti di cui si dà atto in sentenza come documentalmente provati erano stati misconosciuti dagli inquirenti torinesi sulla base – incredibile  a dirsi – delle stesse dichiarazioni della preside che, da indagata, forte della carica istituzionale che ricopriva, aveva ingannato i magistrati in modo davvero sbalorditivo. Il tutto per non dar retta alle ipotesi che circolavano tra i docenti dell’Istituto Beccari, di una sua intangibilità per note amicizie influenti.

Ma mentre nelle cause civili l’onere della prova era a carico del datore di lavoro che non l’aveva mai raggiunta, ed anzi era addirittura incorso in difese poggianti su documenti falsi appositamente costruiti per danneggiare il ricorrente (infatti nella sentenza del Tribunale Civile di Torino n° 294/11 il Giudice scrive “è molto grave che qualcuno abbia inteso giungere alla falsificazione delle firme dei colleghi del ricorrente pur di predisporre delle firme contro il prof. SCASSA”), nel procedimento penale è stato l’ingegnere a dover dare dimostrazione della verità delle pesanti accuse lanciate contro la dirigente scolastica, onere che egli ha raggiunto pienamente, come si legge nella sentenza del Tribunale di Roma n° 6584/13.

Il fatto che due denunce fossero state precedentemente archiviate e facessero riferimento ai medesimi fatti oggetto del dibattimento penale subito dal prof. SCASSA, la dice lunga su come lavorino alcuni inquirenti italiani.

Quindi  l’ing. SCASSA, pur riportando una grossa sofferenza fisica nel leggere la richiesta d’archiviazione de qua, sa perfettamente che spesso vengono prosciolti i delinquenti e processai i giusti. E’ una parte della magistratura italiana, bellezza!  

Magari anche in questo caso ad essere processata sarà la vittima della truffa,  considerato come clamorosamente si stanno mettendo le cose e vista anche l’adesività supina del GIP (che verosimilmente ha fatto un atto di fede nella richiesta di archiviazione) alle tesi orribili e prive di cittadinanza giuridica del PM.

Siamo alla nota fase della rivittimizzazione

******