Il pm dr. PESUCCI si è categoricamente rifiutato di svolgere le indagini nonostante i copiosi elementi di prova che gli sono stai forniti dallo scrivente nella querela, nelle memorie depositate nei mesi di luglio ed agosto 2022, nel primo atto di opposizione dell’ottobre 2022 e nella seconda opposizione dell’aprile 2023. Infatti il pm ha atteso che la Cassazione si pronunciasse contro l’Ordinanza del GIP dr. BOETTI che gli aveva sostanzialmente ordinato il 29/11/2022 di valutare anche le risultanze delle indagini presenti nel fascicolo del proc. pen. 3701/2022, che conteneva gli esiti dei riscontri degli inquirenti di Torino, che avevano dichiarato la sua inesistente incompetenza territoriale, per passare nuovamente alla carica, richiedendo una seconda volta l’archiviazione del proc. pen. n° 2612/2022.
E’ evidente che il pm ha scelto deliberatamente di non indagare nei confronti di quella che è un’autentica associazione a delinquere, riunita sotto i labari della PIXERLHOM – SILVERME srl – costituita dai sigg. ASTESANA, GUERRIZIO e CESANO, e di cui ha fatto certamente parte, con un ruolo in un primo tempo evidente e verosimilmente continua a far parte l’ex coamministratore Christian LANZUTTI.

Dicono che si tratta della Procura di Cuneo, ma sono in molti a pensare che lì vi sia un lupanare di giustizia. Solo che tutti si cagano addosso a dirlo in pubblico. le istituzioni sono sacre anche quando le hanno i loro rappresentanti le hanno portate in putrefazione.
L’atteggiamento del pm. Dr. PESUCCI è stato veramente allucinante: è un nemico conclamato della giustizia, forse pensa che i giudici di Torino e di Udine siano matti.
Si evidenziano qui di seguito le cinque nuove emergenze che sono emerse negli ultimi tempi su impulso dell’ing. SCASSA e che smentiscono completamente le tesi deliranti del dr. PESUCCI, un magistrato che ha fatto strame dei suoi doveri, agendo deliberatamente non nell’interesse della collettività, ma a favore di tre delinquenti che hanno commesso una serie di reati in modo violentemente delinquenziale, che soltanto un bambino od un complice poteva non comprenderlo, truffando oltre 20 persone tra Committenti e Fornitori.
Complessivamente il danno patito dall’ing. SCASSA è pari a 758189 € come infra si precisa e giustifica.
Ma lui non lo capisce.
Egli non soltanto è stato pesantemente truffato dai componenti dell’associazione a delinquere de qua dell’ingente cifra di 758189 €, ma ha subito una nuova rivittimizzazione ad opera dell’atteggiamento a lui apertamente ostile, come infra si specifica, della Procura di Cuneo, anche nella persona del pm dr. STEA, titolare del parallelo proc. Pen. n° 3701/2022, il quale ha fatto all’evidenza gioco di squadra con il dr. PESUCCI.
Qualche politico ha voglia di valutare il comportamento di queste due sinistre zimarre, qualche giornalista si vuole pronunciare nel merito?
Forse il reato commesso dall’ing. SCASSA è stato quello di avere proposto denuncia querela contro delinquenti professionisti, tanto cari ai magistrati inquirenti all’evidenza.
E ad Udine Marco ASTESANA e Christian LANZUTTI sono processati per truffa in concorso nel proc. Pen. 1260/2022 .
Brevemente si elencano qui le cinque nuove emergenze probatorie di cui non si è fatto cenno nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione
1^ emergenza probatoria
Anzitutto il ricorso presentato dal pm dr. PESUCCI contro l’Ordinanza del GIP del 29/11/2022 – fatto clamoroso e quasi senza precedenti – è stato rigettato dalla S.C. , II sez. penale, che ha emesso la sentenza n° 24158/2023 pubblicata il 5/6/2023 ed è molto grave che il pm abbia atteso fino alla data fissata per la relativa udienza in camera di consiglio, ovvero il 4/4/2023, per poi correre a richiedere in fretta e furia l’archiviazione il 6 aprile 2023, ossia due soli giorni dopo, tacendo il fatto che il suo ricorso era stato rigettato.
Fantasmagorico il fatto che il pm abbia affermato di aver compiuto nuove indagini fino al 27/2/2023, guarda caso esattamente fino alla scadenza dei tre mesi che gli aveva concesso come limite massimo il GIP Dr. BOETTI: insomma un Sost Proc della Repubblica impugna un provvedimento che gli ordina di compiere eventuali ulteriori immagini, ma poi le esegue lo stesso nel frattempo, come se nulla fosse. Trattasi di autentica barzelletta, che era già stata raccontata alla Procura Generale cui si era rivolto lo scrivente il 1°/3/2023 per chiedere l’avocazione delle indagini che risultavano stagnanti da oltre sei mesi.
La pretestuosità e la malafede del pm dr. PESUCCI traspare anche nel seguente passaggio della citata sentenza della S.C. n° 24158/2023 in cui si legge.
Al riguardo, si deve altresì rilevare la mancanza di pertinenza dell’invocato precedente di Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003, cit., atteso che tale pronuncia riguardava una fattispecie in cui il g.i.p. aveva «proced[uto] egli stesso ad atti di indagine».
Non occorrono ulteriori commenti, ma qui si respira un afrore graveolente di illegalità dagli atti compiuti dal pm.
2^ emergenza probatoria
Il Tribunale di Torino ha pienamente accolto il ricorso ex art 671 cpc dell’ing. SCASSA – iscritto con il n° RG 15418/2022 – per il sequestro conservativo di tutti beni mobili ed immobili della PIXELHOM srl per l’importo di 142139 euro (doc. n° 39).
Invano l’ing. SCASSA aveva richiesto un sequestro preventivo dei beni della PIXELHOM al pm che invece ha negato ogni forma di misura cautelare nei confronti degli indagati, compreso quelle che sono divenute impossibili s svolgersi ora, come la perquisizione della sede della PIXELHOM di via Fratelli Ramorino 12 a Cuneo, (oltre che delle private abitazioni degli indagati), che risulta invece definitivamente abbandonante da quei delinquenti di ASTESANA e CESANO nel novembre 2022, con svariate rate di affitto arretrato da pagare. Tale sede sociale distava appena 200 metri dalla procura della Repubblica di Cuneo.
In ogni caso il Giudice nell’accogliere pienamente la richiesta di sequestro conservativo, dopo aver espletato una CTU e dopo che la PIXELHOM si era regolarmente costituita per il tramite dell’ASTESANA il quale aveva sostenuto di aver svolto lavori per oltre 136.000 €, dimostrando fino in fondo la sua caratteristica di persona che si fa beffe della giustizia, così motivava e motivava con ORDINANZA ex art. 669 sexies c.p.c
il denaro versato da Scassa è stato prelevato dalla società e sottratto alla garanzia del credito: sul conto risulta un saldo di soli € 3,26. Non è in alcun modo emerso che l’importo versato da Scassa sia stato investito nei suoi cantieri di Dronero e Cambiano.
In conclusione, va accolta la domanda del ricorrente di concessione del sequestro conservativo limitatamente all’importo richiesto di € 142.139,00…..
PQM
Dispone il sequestro conservativo fino alla concorrenza dell’importo di € 142.139,00, di tutti i beni mobili ed immobili e di ogni credito anche presso terzi facente capo a PIXELHOM S.r.l.
Condanna PIXELHOM S.r.l. al pagamento in favore di SCASSA ANGELO delle spese di giudizio liquidate € 8.059,00 ed € 406,50 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Pone le spese di CTU, liquidate in data 8.3.2023 , a carico di PIXELHOM S.r.l.
Il Giudice
dr.ssa Gabriella BOSCO
Il Giudice dr.ssa BOSCO con l’ordinanza riportata nelle sue parti fondamentali ci sta dicendo – con traduzione in campo penalistico – che i soci palesi ed occulti della PIXELHOM srl hanno fatto appropriazione indebita dei capitali dell’ing. SCASSA per la concorrenza di 142139 € , di cui è stato disposto il sequestro conservativo, ovvero che si evidenzia in modo prepotente l’esistenza dell’associazione a delinquere ASTESANA – GUERRIZIOO – CESANO dall’insieme delle emergenze rilevate (pretestuosa sospensione dei lavori, predazione dell’ingente cifra di 142139 €, demolizione allucinante di un immobile di Dronero. le cui fotografie riportate in CTU ci ricordano le case bombardate dell’Ucraina)
Sempre lo stesso Giudice osservava che la demolizione a Dronero di parti rilevanti del fabbricato, all’esito anche della risultanze della CTU era stata effettuata in modo gravemente negligente, imperito ed imprudente e scriveva quanto segue:
- I lavori di demolizione eseguiti nel rustico di Dronero non sono conformi al progetto e richiedono la realizzazione di un ponteggio strutturale per la messa in sicurezza oltre ai costi necessari per la ricostruzione delle parti demolite e oneri professionali per complessivi € 56.000,00.
3^ emergenza
Nell’ambito del medesimo ricorso ex art 671 cpc n° RG 15418/2022 radicato presso il tribunale di Torino il CTU ing. Livio MORICCA affermava nella relazione depositata il 26/2/2023
La demolizione eseguita ha reso instabile l’intero muro perimetrale del primo piano, rimasto privo di controventature, oltre alla porzione con crollo incipiente indicata nelle pagine precedenti.
Per evitare il crollo ed eventuali gravi conseguenze rispetto alla tutela dell’incolumità degli utilizzatori della strada si renderà necessaria la realizzazione, previo progetto e calcoli, di un ponteggio strutturale esteso all’intero fabbricato al fine di immorsare e controventare le pareti.
Si dovranno inoltre prevedere gli ulteriori costi necessari (i) per la ricostruzione dei pilastri demoliti e (ii) per la fornitura dei coppi esistenti smantellati dal tetto e non conservati per la successiva posa sulla nuova struttura del tetto nonché (iii) gli oneri professionali per la predisposizione di una variante architettonica a seguito delle difformità messe in atto dall’impresa esecutrice.
I lavori di demolizione eseguiti non sono conformi al progetto e richiedono la realizzazione di un ponteggio strutturale per la messa in sicurezza oltre ai costi necessari per la ricostruzione delle parti demolite e oneri professionali per complessivi € 56.000,00 come analizzato dettagliatamente nel seguito.
Si osservi come il progettista relativamente alla parte strutturale del Superbonus 110% (sismabonus) ing. CORDOLA – persona del tutto estranea all’associazione criminale ASTESANA – GUERRIZIO – CESANO – nella relazione depositata in atti al MUDE del Comune di Dronero avessee attestato la staticità dell’edificio. .
Nella perizia si legge pure che non e4sisteva nemmeno un piano di demolizione, che doveva essere predisposto dall’ing. GUERRIZIO che era direttore dei lavori e che ha acconsentito a che la demolizione venisse eseguita prima della presentazione della SCIA in Comune.
Qui in ogni caso il reato é quello punito dall’art 434 cp che recita nella parte:
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni………
Si prevede dunque un delitto a consumazione anticipata, prescindendo dall’effettivo verificarsi dell’evento.
Data la natura di reato di pericolo concreto, il pm aveva tutti gli elementi per valutare la sussistenza del delitto.
Quella casa si affaccia su una strada ed ha dimensioni in pianta di 22 x 7 m circa: i muri perimetrali sono a forte rischio di crollo.
Ma anche qui i pm di Cuneo non hanno compiuto nessun accertamento, nonostante esso fosse stato invocato più volte dal querelante
4^ emergenza
Il pm dr PESUCCI ha deliberato agito per favorirei le tre persone solo formalmente da lui indagate – omettendo atti e provvedimenti che erano doverosi – sottolineando, sia nella richiesta di archiviazione del settembre 2022 (doc. n° 33), sia in quella recente del 6/4/2022 come non esista nessun elemento nemmeno per aprire da parte sua una procedura concorsuale:
Tanto forte è il suo pregiudizio e al sua ostilità contro l’ing. SCASSA, come meglio infra si precisa, sin dal luglio – agosto 2022, che egli pone in atto comportamenti che lasciano forti perplessità sul fatto che abbia anche problemi psichiatrici, caso in cui non sarebbe nemmeno responsabile per la sua azione di aperta ostruzione al compimento delle indagini, ovvero alla sua farlocca lettura delle medesime.
Per il dr. PESUCCI infatti il saccheggiamento brutale del c/c della PIXELHOM da parte di marco ASTESANA e soci.
Era emerso in ogni caso dall’esame dei tabulati del c/c presso Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù / intestato a PIXELHOM srl con IBAN IT27I0845010201000000023840 (doc. n° 35) r che in poco più di 3 mesi, e comunque già a fine luglio 2022, Marco ASTESANA aveva distratto sui propri c/c privati mediante bonifici a titolo di “stipendio dell’amministratore” o per ricaricare la propria carta di credito prepagata o per prelievi bancomat la bellezza di 48.568 €: questo il modo di gestire il denaro dell’ing. SCASSA per le commesse dei due cantieri di Cambiano e Dronero da parte dell’amministratore di quella stamberga della PIXELHOM, società fittizia a tutti gi effetti., oramai fallita A tale cifra vanno aggiunti quasi 11.000 euro per acquisiti compulsivi su Amazon sperperati dall’l’ASTESANA (appassionato di informatica e di abbigliamento) e altri 4600 euro versati al padre Claudio, fittiziamente assunto come dipendente. Senza dimenticare che risultano essere stati spesi altri 17.000 € per un autocarro – ma non si mai visto che i capitali dell’attivo fisso dello stato patrimoniale vengano acquisiti dai soldi che un cliente versa per una commessa!!!! – che poi il criminale ASTESANA, così caro alla Procura di Cuneo, ha alienato durante il ricorso ex art 671 cpc dell’ing. SCASSA n° RG 15418/2022, esitata nell’Ordinanza richiamata del Tribunale di Torino.
Dei 142139 € versati dall’ing. SCASSA sono residuati alla data di fine luglio 2022 soltanto 3,23 €.
Orbene, lo si ribadisce, il pm dr. PESUCCI ritiene che tutto questo sia normale amministrazione per una società che opera nel settore edilizio. E, lo si ripete, non si vede ipotesi diversa possibile a spiegazione della sua clamorosa richiesta di archiviazione al di fuori del non il non possesso dei requisiti minimi professionali con conseguente abuso d’ufficio, la malattia mentale o la corruzione in atti giudiziari.
La cosa incredibile è infatti la circostanza che alla data del 6/4/2023 il dr. PESUCCI scriveva ancora nella richiesta di archiviazione del proc. Pen. 2612/2022 :
al fine anche di escludere la commissione di altre ipotetiche fattispecie di reato, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti, in particolare sulla società Pixelhom S.r.l.. Dall’attività di indagine, a conferma della sua operatività nel settore edile, è emerso come tale società – sebbene in maniera non piena e diligente — risulti attiva, continuando a pagare i fornitori. Al riguardo, anche sulla base della documentazione societaria, non risultano esservi i presupposti di uno stato di insolvenza tale da richiedere l’attivazione di una procedura concorsuale
Infatti a quella data la sede sociale della PIXELHOM era orami chiusa dal mese di novembre 2022, ossia da seri mesi prima – alla faccia delle indagini di questo signore che si fatica a credere essere un magistrato! – rispetto alla richiesta di archiviazione, né erano stai pagati i fornitori a fonte delle fatture emesse
Si tratta infatti di inoppugnabili circostanze, nonostante le vocine interiori che forse facevano credere al dr. PESUCCI – come succede nelle allucinazioni acustiche della schizofrenia o a seguito di corruzione – che tutto fosse regolare e che addirittura i fornitori venissero regolarmente saldati
Dalle indagini era emerso infatti che, tra gli altri lamentavano fatture insolute il grossista di materiale edile sig. Paolo ROVERE, con fatture insolute per 44803 €, ed il contitolare dell’impresa omonima di demolizioni sig. Andrea DARDANELLI, con fatture insolute per 14500 €.
Non occorrono ulteriori commenti tanto clamoroso è stato il comportamento del pm dr. PESUCCI.
Ma la novità assoluta è che in data 20/4-/2023 il tribunale di Udine su istanza dell’ing. Angelo SCASSA ha aperto la liquidazione giudiziale nei confronti della PIXELHOM.
Alla faccia delle scriteriate affermazioni del pm dr. PESUCCI, che poteva tranquillamente risparmiare la fatica all’ing. SCASSA di dover svolgere indagini per conto proprio
Il Tribunale di Udine ha infatti pienamente accolto l’istanza dell’ing. SCASSA definendola fondata, proprio mentre il pm dr. PESUCCI sproloquiava in senso opposto.
E stato anche nominato un curatore alimentare da cui si è appreso che, nonostante l’obbligo, ASTESANA non ha mai presentato le scritture contabili.
Recita infatti la sentenza del Tribunale fallimentare di Udine emessa il 20/4/2023 e depositata il 3/5/2023:
…accertato lo stato di insolvenza, come definito dall’art. 2 comma 1 lett. b CCII (D.Lgs.14/2019)- (Codice della Crisi d’Impresa, ndr), in cui versa la società debitrice, atteso che essa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ossia versa nell’impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, considerato che il patrimonio sociale, in considerazione della sua concreta composizione, è privo dell’attitudine ad essere adoperato per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell’operatività dell’impresa (cfr. Cass.30284/22);
ritenuto che l’impresa debitrice, costituita il 23/12/2020 e iscritta nel R.I. in data 4/1/2021, supera i limiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII (D.Lgs.n.14/2019), per potere essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, tenuto conto che essa, pur essendone onerata con riferimento anche all’esercizio 2022 (perché compreso nel triennio antecedente il deposito del ricorso, avvenuto in data 14/3/23), non ha provato la contemporanea sussistenza di tutti i predetti limiti anche in relazione a tale esercizio, non avendo prodotto documentazione contabile in grado di dimostrare un tanto, considerato, altresì, che l’eventuale mancata scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 2022 non esime la società resistente di documentare con tutte le proprie scritture contabili e pezze giustificative la sua eventuale condizione di “impresa minore” di cui alla lett. D) del 1° comma dell’art.2 CCII;
ritenuto che dall’istruttoria emergono debiti scaduti e non pagati ben oltre la soglia di cui all’art.49 CCII
visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 49;
P. Q. M.
DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “PIXELHOM SRL”, con sede in VIA FRATELLI RAMORINO 12 CUNEO CF: 03016880308
5^ emergenza probatoria
Inoltre mentre il PM dormiva, ovvero era in preda a disturbi mentali, oppure era stato fatto oggetto di corruzione il sig. ASTESANA si dava da fare, e ala faccia di quella che il pm considerava una regolare “operatività nel settore edile”, e provvedeva mentre era in corso la CTU del ricorso ex art 671 cpc per il sequestro conservativo avanzato dall’ing. SCASSA al Tribunale di Torino con n° RG 15418/2022, , vendeva ad agosto e a dicembre 2022 due autocarri che erano ancora nella disponibilità della PIXELHOM
Facile immaginarsi le sghignazzate dell’ASTESANA dinnanzi ai giudizi così favorevoli alla società che amministrava: avrà pensato o che il pm era un cretino opporre un concusso od un corrotto che aveva mantenuto fede alla parola data.
Infatti marco ASTESANA ha venduto il medesimo autocarro targato GJ174KH è appunto mentre era in fase di svolgimento la CTU per il sequestro conservativo richiesto dall’ing. SCASSA nel dicembre 2022 al prezzo di 14700 euro (vedi visura PRA sub doc. n° 34) .
Un altro furgone è stato venduto dall’ASTESANA nell’agosto 2022 all’ex coamministratore della SILVERME PIXELHOM nell’agosto 2022, esso pure dopo che era stato notificato alla IXELHOM il ricorso ex art 671 cpc dell’ng. SCSSA: tale fatto getta un’ombra estremamente sinistra anche sul LANZUTTI che era perfettamente a conoscenza – perché in tal senso informato dall’ing. SCASSA – dello stesso ricorso: il mezzo per il cui acquisto era stato dichiarato un prezzo di oltre 10.000 €, sarebbe stato venduto a 2.500 euro, circostanza essa pure inquietante alla società OTTANTACOSTRUZIONI srls dell’ex co-amministratore Christian LANZUTTI (come da visura PRA) .
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